La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22539 del 10.09.2019, si è pronunciata in tema di responsabilità del committente in caso di infortunio del socio lavoratore di cooperativa.
Il caso in esame ha riguardato un incidente sul lavoro, capitato ad un lavoratore di una cooperativa che svolgeva un appalto di facchinaggio all’interno di un magazzino del committente.
La Corte ha stabilito quanto segue:
- Il sistema cautele prescritto dal d.lgs. 19/09/1994, n. 626, è diretto “ad evitare, attraverso la parcellizzazione del processo produttivo, la frammentazione della responsabilità per la sicurezza e l’igiene degli ambienti di lavoro”;
- pertanto, si individua il datore di lavoro nel soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, nel soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri di decisione e di spesa.
- Nel caso di un contratto di appalto di facchinaggio tra il committente e la cooperativa, appaltatrice, il committente era tenuto a:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici (risultando gravato di culpa in eligendo: Cass. 25/01/2016, n. 1234);
- fornire ai lavoratori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui erano destinati ad operare
- “cooperare” all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui erano esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’operazione complessiva (c.d. rischi interferenziali).