Una cooperativa che realizza servizi di manutenzione, oggetto di appalto intercorso tra un Comune e il Consorzio di cui è parte, deve fatturare in regime di reverse charge. Così l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 845 del 21.12.2021.
IL CASO
Un consorzio risulta aggiudicatario di una commessa nei confronti di una pubblica amministrazione per lo svolgimento di una serie di servizi di efficientamento energetico.
Il consorzio individua una cooperativa, in virtù del rapporto consortile che li lega, per lo svolgimento dell’appalto.
La cooperativa fatturerà direttamente al consorzio appaltante le prestazioni di servizi effettuate a beneficio del comune.
In particolare, i servizi prestati sono quelli di manutenzione degli impianti termici in edifici, alcuni aventi natura commerciale e altri aventi natura istituzionale.
Il comune ha indicato al consorzio che alcune prestazioni devono essere fatturate in split payment, mentre altre in regime di reverse charge.
La cooperativa chiede quale debba essere la modalità di fatturazione corretta nei confronti del consorzio.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La Legge di Stabilità 2015, con riferimento al settore edile, ha introdotto l’applicazione del reverse-charge alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
La circolare n. 14/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che per individuare tali prestazioni si deve fare riferimento unicamente ai codici ateco 2007.
Inoltre, qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile a disciplina del reverse charge, tale modalità di fatturazione è applicabile anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio.
Pertanto, la cooperativa dovrà fatturare nei confronti del consorzio con modalità di addebito dell IVA in reverse charge.
Ciò con riferimento a quei servizi di manutenzione, oggetto di appalto, intercorso tra il comune e il consorzio e che sono stati oggetto di fatturazione con le stesse modalità di applicazione dell IVA e, quindi, in reverse charge.
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