Con la sentenza n. 16044 del 02.09.2024 il TAR Lazio è intervenuto in tema di scioglimento per atto dell’autorità di una cooperativa edilizia a causa del dissolvimento della finalità mutualistica.
Una cooperativa edilizia ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto di scioglimento per atto di autorità (art. 2545-septiesdecies c.c.), con nomina di Commissario liquidatore, disposto con decreto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La società ricorrente ha esposto di essere una cooperativa edilizia avente come oggetto sociale la realizzazione di alloggi destinati ai propri soci, originariamente appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, ma successivamente aperta anche a soci non militari, con conseguente modifica dello statuto. La Cooperativa ha dichiarato di essere impegnata nella realizzazione di due programmi edilizi. Entrambi i progetti hanno subito rallentamenti, in particolare il primo a causa di difficili rapporti con un Comune.
La Cooperativa ha inoltre evidenziato di essere stata sottoposta a sei ispezioni ministeriali nel corso degli anni, senza che queste avessero portato a provvedimenti.
L’Amministrazione, sulla base delle risultanze dell’ispezione straordinaria ha avviato il procedimento di scioglimento della Cooperativa.
Motivi del ricorso
I motivi del ricorso sono:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile e dell’art. 45 della Costituzione.
La cooperativa ricorrente contesta il presupposto dello scioglimento, sostenendo di essere stata penalizzata per problemi derivanti dall’amministrazione locale di Valmontone, piuttosto che per un’effettiva mancanza di finalità mutualistiche. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, errore di fatto e di diritto, sviamento, ingiustizia manifesta.
La Cooperativa sottolinea come le precedenti revisioni ministeriali non avessero rilevato irregolarità, inducendo gli amministratori a ritenere che la gestione fosse corretta. Inoltre, viene criticata la legittimità procedurale dell’ispezione, sottolineando la mancanza di documentazione adeguata e di autorizzazioni necessarie.
Decisione in merito al decreto di scioglimento per atto dell’autorità
Il ricorso è stato respinto, ritenendo che i motivi addotti dalla ricorrente non siano fondati. Il Collegio ha ritenuto le risultanze dell’ispezione sufficientemente gravi da giustificare lo scioglimento della Cooperativa.
Il TAR indica che le cooperative edilizie, pur presentando profili di prossimità alla natura pubblicistica in ragione delle finalità di pubblico (o, comunque, collettivo) interesse che sono tenute a perseguire, sono da qualificare alla stregua di persone giuridiche private. Ciò in quanto si tratta di società mutualistiche intese a realizzare determinati vantaggi per i soci, utilizzando l’assetto organizzativo proprio delle società commerciali.
Il Collegio ha rilevato che la Cooperativa, pur avendo lo scopo di garantire alloggi a soci appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, ha ammesso membri non aventi tali requisiti, compromettendo così la finalità mutualistica. Inoltre, la gestione della Cooperativa è risultata carente sotto diversi aspetti, tra cui la mancata esibizione di documentazione contabile e l’assenza di contributi da parte dei soci. Tali elementi hanno evidenziato un allontanamento dallo scopo mutualistico, configurando una trasformazione non consentita in una società avente finalità lucrative, vietata dalla legislazione speciale applicabile alle cooperative edilizie.
La legislazione speciale ha, infatti, correlato il mantenimento di un effettivo e concreto scopo mutualistico ad una finalità antielusiva e, precisamente, all’esigenza di evitare che cooperative che abbiano usufruito di agevolazioni fiscali possano, trasformandosi in società lucrative, o comunque in enti diversi dalle cooperative, appropriarsi del patrimonio accumulato grazie a tali agevolazioni.
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