La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ) ha stabilito la non imponibilità ai fini IRPEF della NaSPI che è stata liquidata in via anticipata, in un’unica soluzione.
La NASpI, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, può essere destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa.
Le cooperative interessate sono quelle nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Si tratta, quindi, di cooperative di lavoro o cooperative sociali.
In questo caso, si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità operative.
Ciò anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione nonché ad attestare all’Istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.
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