Con Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 è stata approvata la Legge Finanziaria 2022. Di seguito si riepilogano tutti gli interventi diretti alle società cooperative.
COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE
Le cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa potranno usufruire del Superbonus 110% fino al 30.06.2023.
Per gli interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023.
COOPERATIVE DELLA PESCA
La Finanziaria 2022 ha previsto risorse per il finanziamento dell’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 € per il 2022, per ciascun socio lavoratore delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
Tale indennità è erogata in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate è riconosciuto anche ai soci lavoratori di cooperative della piccola pesca. Il trattamento è erogato per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
COOPERATIVE AGRICOLE DI TRASFORMAZIONE
A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi di trasformazione.
Si intendono le cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (L. 15 giugno 1984, n. 240).
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, per le società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono previste importanti agevolazioni.
Infatti, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
Il limite massimo di importo dell’esonero è pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero non comprende il premio INAIL.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
COOPERATIVE SOCIALI
La Finanziaria 2022 prevede il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e, quindi, anche delle cooperative sociali, nell’ambito delle prestazioni socio sanitarie o di formazione.
In particolare si prevedono:
- strumenti di programmazione e progettazione partecipata con le pubbliche amministrazioni nei servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;
- la sottoscrizione di accordi nell’ambito del programma nazionale denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del Terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle società cooperative e gli ETS, iscriviti alla newsletter.
Lascia un commento