Una Fondazione ONLUS che procura case di abitazione, a “miti” canoni mensili” per cittadini indigenti, non può essere assimilata agli Istituti autonomi case popolari (IACP) e godere, così, del maggior termine previsto per l’accesso al Superbonus 110.Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 448 del 25.06.2021.
IL CASO
La Fondazione è proprietaria di alloggi che utilizza per le proprie finalità istituzionali e tali unità immobiliari (ciascuna autonomamente accatastata) sono comprese in 28 edifici di proprietà della Fondazione.
La Fondazione fa presente che intende eseguire interventi di riqualificazione del proprio patrimonio edilizio di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
La Fondazione chiede, pertanto, di potere accedere al Superbonus, fruendo del maggior termine di intervento previsto per le IACP.
LA NORMATIVA
Il Decreto Rilancio ha disciplinato la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, stabilita nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte d ispecifici interventi finalizzati:
- alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione diimpianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici);
- al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.
Il Supebonus si applica anche agli interventi effettuati da:
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
- enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Tali enti devono effettuare interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Quindi, la detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022.
Inoltre, per i suddetti interventi la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’applicazione della citata disposizione normativa presuppone, quindi, l’esistenza dei seguenti requisiti:
- soggettivo, essendo la stessa riservata, tra l’altro, agli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
- oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti Istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Nel caso in esame, detti requisiti non appaiono rispettati.
In particolare, “non rientrano tra gli scopi statutari della Fondazione la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”, nonché “l’acquisizione di immobili da destinare all’edilizia residenziale pubblica”.
Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che la Fondazione non possa fruire del maggior termine previsto per il Superbonus, per i soggetti di cui al citato comma 9, lett. c) dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
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