Le perdite acquisite da una cooperativa a mutualità prevalente per effetto di una fusione devono essere sterilizzate, fino a concorrenza dell’utile che non ha concorso alla formazione del reddito della medesima cooperativa negli esercizi precedenti.
Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 813 del 15 dicembre 2021.
IL CASO
Una cooperativa a mutualità prevalente che fruisce del regime di parziale esclusione dal pagamento dell’IRES incorpora una SRL che aveva maturato delle perdite riportabili.
La cooperativa chiede se le perdite fiscali della SRL incorporata possano essere riportate dopo la fusione.
Ciò anche se tali perdite non eccedono gli utili della cooperativa che non avevano concorso alla formazione del reddito degli esercizi precedenti.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate ricorda che «per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti» (art. 84 TUIR).
Le cooperative, in quanto soggetti che fruiscono di un regime agevolativo, sono tenute a “memorizzare” l’utile che non concorre alla formazione del reddito.
Il reddito, infatti, assumerà rilevanza nei periodi d’imposta successivi per stabilire l’importo della perdita fiscalmente riportabile.
Con la fusione le perdite fiscali della SRL incorporata hanno fatto ingresso nella sfera giuridica della cooperativa, che potrà utilizzarle per diminuire i redditi prodotti dal periodo d’imposta in cui ha avuto effetto l’operazione straordinaria.
L’art. 84 del TUIR non distingue tra le perdite proprie della cooperativa e quelle acquisite in sede di fusione.
Nè si può distinguere il fatto che la società cooperativa che fruisce del regime di esenzione ha incorporato una società a responsabilità limitata, la cui “dote” di perdite riportabili si è formata in assenza di regimi di esenzione dell’utile.
Pertanto, occorre verificare, in capo alla cooperativa, la presenza di utili non tassati nei periodi d’imposta precedenti alla fusione.
Le perdite acquisite per effetto della descritta fusione devono essere sterilizzate.
Questo fino a concorrenza dell’utile che non ha concorso alla formazione del reddito della medesima istante negli esercizi precedenti.
Diversamente opinando, si produrrebbe l’effetto di sottrarre a tassazione materia imponibile in modo ingiustificato, a seguito di un’operazione di fusione, generalmente neutrale.
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