In caso di fusione per incorporazione di due cooperative sociali per tutte le posizioni, attive e passive, facenti originariamente capo alle società partecipanti all’operazione straordinaria, risponderà la cooperativa che origina dalla fusione.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 34035 del 18.11.2022.
IL CASO
Una cooperativa sociale ha incorporato un’altra cooperativa sociale che aveva maturato debiti nei confronti di lavoratori che scaturivano da rapporti di lavoro cessati prima dell’incorporazione.
Tali debiti riguardavano il mancato versamento di aumenti periodici di anzianità e relativa incidenza sul calcolo delle ferie, dei permessi, dei congedi, delle festività, delle mensilità aggiuntive e dell’E.R.T.
La Corte di appello ha condannato al pagamento in favore dei lavoratori di tali somme la cooperativa incorporante che ha proposto ricorso per la cassazione della decisione.
LA DECISIONE
Nell’ipotesi di fusione i crediti dei lavoratori scaturenti da rapporti di lavoro cessati non sono regolati dall’art. 2112 cod. civ., così come affermato dalla cooperativa, ma dall’art. 2054 bis cod. civ..
Tale norma collega alla fusione un generale subentro della società che da essa risulta in tutti i diritti e gli obblighi delle società ad essa partecipanti.
Infatti, il primo comma così recita: «La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione».
Pertanto, la cooperativa sarà tenuta a rispondere dei crediti maturati dai lavoratori nel periodo di lavoro prestato alle dipendenze della cooperativa incorporata.
I Giudici, infatti, distinguono due casi:
- la fusione ha dato luogo ad un trasferimento di azienda, per essere questa rimasta immutata nei suoi elementi oggettivi. Ai rapporti di lavoro trasferiti trova applicazione l’art. 2112 cod. civ. (v. tra le altre, Cass. 19000/2010);
- quando i crediti azionati scaturiscono da rapporti di lavoro non più in essere al momento dell’incorporazione, non vi è ragione di sottrarre il relativo regime alla regola prefigurata dall’art. 2504 bis cod. civ. implicante la prosecuzione del soggetto risultante dalla fusione in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, delle società partecipanti all’operazione.
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