Non può essere esclusa da una gara una cooperativa di lavoro per motivi di inaffidabilità economico-finanziaria e mancanza di solidità economica, qualora la società abbia subito una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale a causa di perdite. Se il disciplinare di gara prevede requisiti di fatturato e non di consistenza di capitale, la cooperativa non può essere esclusa soltanto perchè le perdite hanno intaccato in parte il capitale. E’ quanto stabilisto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 671 del 02.02.2018.
Come si ricava dagli artt. 2511 e 2524 cod. civ., le cooperative sono società a capitale variabile, non determinato in un ammontare prestabilito.
Tant’è che l’art. 2545-duodecies cod. civ., nell’individuare le cause di scioglimento delle società cooperative, richiama quelle indicate, per le società di capitali, ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, ma non anche quella di cui al n. 4) di quest’ultimo, che per l’appunto riguarda “la riduzione del capitale al disotto del minimo legale”.
Solo la perdita dell’intero capitale sociale, ai sensi del citato 2545-duodecies ultima parte, costituisce causa di scioglimento della società cooperative.
Per il testo della sentenza si consulti la sezione GIURISPRUDENZA.
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