Non si possono applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili a favore di tutti gli enti del Terzo settore, nel caso tali beni siano ricompresi in una cessione d’azienda.
Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 277 del 26.08.2020.
Il caso riguardava una società che cedeva l’azienda, di cui facevano parte anche beni immobili, ad una Fondazione.
L’art. 82 del D.lgs. n. 117/2017 prevede una agevolazione fiscale per gli ETS che pagano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa:
- per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili;
- per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento.
Secondo l’Agenzia delle Entrate l’agevolazione prevista dall’art. 82, comma 4 del CTS non può essere applicata alla cessione a titolo oneroso dell’azienda.
Infatti, tale norma fa espresso ed esclusivo riferimento agli «atti traslativi a titolooneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento».
La cessione di azienda è un’operazione fuori campo Iva, deve essere registrata in termine fisso ed è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, da determinare con le aliquote previste inconsiderazione della natura dei beni che compongono il compendio aziendale, ai sensidell’articolo 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
Pertanto, l’agevolazione prevista dall’art. 82,comma 4 del CTS non può essere applicata alla cessione d’azienda, ovvero alla quota di corrispettivo relativa alla componente immobiliare dell’azienda ceduta.
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