Le imprese sociali sono tenute al deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio di esercizio entro 30 giorni dal verbale di approvazione.
L’impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.
Inoltre, deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.
Ricordiamo che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile.
Pertanto, le tempistiche per l’approvazione del bilancio sono indicate dalle norme del codice civile corrispondenti alla forma prescelta. Se, ad esempio, l’impresa sociale ha forma di società a responsabilità limitata, l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno.
Il termine di convocazione è stabilito dallo statuto e comunque non deve essere superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Un particolare cenno alle società di mutuo soccorso, che hanno un versamento annuo di contributi associativi superiore a 50.000 euro e che gestiscono fondi sanitari integrativi.
Tali società, infatti, sono soggette all’obbligo di iscrizione nell’apposita sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese e di conseguenza esse sono soggette alla disciplina delle imprese sociali.
I costi per il deposito del bilancio sono i seguenti:
● diritti di segreteria € 62,00; se cooperativa sociale € 32,00
● imposta di bollo € 59,00 se società di persone, € 65,00 se società di capitali, esente se cooperativa sociale o altra organizzazione collettivadel terzo settore (art. 82 commi 1 e 5 D.Lgs 117/2017).
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