Con il Decreto 22 giugno 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i criteri per il calcolo dei ricavi dell’impresa sociale derivanti dalle attività di interesse generale.
Le disposizioni del Decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2022.
Si ricorda che l’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale.
L’impresa deve perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Inoltre, si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.
Il Ministero ha stabilito con il Decreto 22 giugno 2021 tali criteri di computo; si specifica, infine, che tali disposizioni non si applicano alle cooperative sociali e ai loro consorzi.
CRITERI DI COMPUTO
Per il calcolo della percentuale è necessario rispettare le seguenti regole:
- porre al numeratore del rapporto, per ciascun esercizio, solo i ricavi generati dal complesso delle attività di interesse generale;
- non sono da considerare nè al numeratore, nè al denominatore i ricavi relativi a proveti di rendite finanziarie o immobiliari, plusvalenze finanziarie e patrimoniali, sopravvenienze attive, contratti o convenzioni con società o enti controllarti dall’impresa sociale o controllanti la medesima.
L’organo amministrativo documenta il carattere principale dell’attività di impresa di interesse generale nel bilancio sociale.
RICAVI NON ATTRIBUIBILI
Se non è possibile attribuire in modo chiaro i ricavi nè alle attività di interesse generale, nè a quelle diverse, gli importi sono attribuiti nel seguente modo:
- media annuale del numero dei lavoratori imppiegati in ciascuna attività;
- il calcolo dei lavoratori deve essere effettuato per teste.
SANZIONI
Nel caso di mancato rispetto della percentuale minima del 70%, l’impresa sociale, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio deve fare apposita segnalazione:
IMPRESE SOCIALI | IMPRESE SOCIALI IN FORMA COOPERATIVA |
Ministero del Lavoro e, se aderente, all’ente associativo tra imprese sociali a cui aderisce | Ministero dello Sviluppo Economico e, se aderente, all’ente associativo tra imprese sociali a cui aderisce. Se l’impresa sociale ha sede nelle regioni a statuto speciale o nelle province di Trento o Bolzano, anche agli Uffici territorialmente competenti. |
Nell’esercizio successivo l’impresa sociale deve avere un rapporto superiore al 70%, incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell’esercizio precedente. In caso di mancato rispetto il Ministero del Lavoro con proprio Decreto dispone quanto segue:
IMPRESE SOCIALI | IMPRESE SOCIALI IN FORMA COOPERATIVA |
la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del patrimonio residuo | In conformità agli esiti ispettivi comunicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalle Regioni a Statuto speciali, dalle Province di Trento e Bolzano, dalle Associazioni del Movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, la perdita della qualifica di impresa sociale. La cooperativa, in tal caso, non è tenuta a devolvere il proprio patrimonio, se non in conformità al proprio regime giuridico. |
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