L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 243 del 05.08.2020, ha chiarito tre aspetti riguardanti le imprese sociali, con riferimento alla tassazione e alle plusvalenze.Il caso riguardava una impresa sociale srl, nascente da una società scissa che aveva la gestione del patrimonio immobiliare di una fondazione.
1° QUESITO
L’impresa sociale deve dismettere parte del proprio patrimonio immobiliare, al fine di acquisire la liquidità necessaria allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Tali vendite genereranno delle plusvalenze che, secondo l’Agenzia delle Entrate, produrranno le seguenti conseguenze:
- le plusvalenze che l’impresa non rilevano ai fini della determinazione del rapporto tra ricavi da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell’organizzazione.
- esclusivamente l’utile e l’avanzo di gestione derivanti dallo svolgimento dell’attività statutaria, destinati ad incremento del patrimonio, non concorrono alla formazione del reddito di periodo;
- le plusvalenze realizzate per la vendita dei terreni, non potendo essere ricondotte di per sé allo svolgimento dell’attività statutaria dell’impresa sociale, concorrono alla formazione del reddito.
2° QUESITO
L’Impresa sociale concede in locazione alcuni terreni, mentre affitta anche altri fabbricati destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che:
- relativamente all’attività di locazione dei terreni si applica l’articolo 90 del TUIR, in base al quale i redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono alla formazione del reddito dell’ammontare determinato secondo le disposizioni previste dal capo II del titolo I;
- i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di fabbricati destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, rientrano nell’esenzione di cui all’18 del d.lgs. n. 112 del 2017.
3° QUESITO
L’impresa sociale origina da una precedente srl.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione dei redditi l’Impresa sociale deve presentare una sola dichiarazione.
In essa confluiranno i dati relativi al periodo precedente alla scissione e quelli relativi al periodo compreso tra la data di nascita dell’impresa sociale e la fine dell’esercizio.
Per beneficiare delle agevolazioni fiscale dovrà essere operativo il calcolo della prevalenza sull’ammontare complessivo dei propri ricavi dell’anno.
Devono essere inclusi tra i ricavi di attività diverse da quella sociale quelli conseguiti prima della conversione in impresa sociale, senza tener conto, in ogni caso, della quota parte attribuibile alla società beneficiaria dell’operazione di riorganizzazione.
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