Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 3979 del 04 maggio 2020, ha chiarito il corretto comportamento di una impresa sociale che decida di perdere volontariamente la qualifica posseduta senza contestualmente sciogliersi.
In particolare, il quesito riguarda una impresa sociale che non ha mai usufruito di alcun beneficio fiscale, avendo sempre tassato tutti gli utili prodotti in applicazione delle ordinarie norme del TUIR che regolano il reddito di impresa.
Il Ministero ha chiarito che l’impresa sociale:
- deve devolvere il proprio patrimonio residuo, così come previsto dall’art. 12 comma 5 del d. lgs. n. 112/2017;
- non può essere applicato, per analogia, quanto indicato dall’atto di indirizzo dell’ex Agenzia per il Terzo settore del 7 maggio 2008.
In esso si afferma che ogni qualvolta un ente perde la qualifica di Onlus, senza che ne derivi lo scioglimento, il vincolo devolutivo graverà solo sulla parte di patrimonio incrementatasi in regime agevolato.
Secondo il Ministero, infatti, quella di impresa sociale, infatti, è invece una qualificazione giuridica. Ciò prevede la sottoposizione dell’ente ad una serie di vincoli e disposizioni.
Tali limiti riguardano non solo gli ambiti di attività e l’assenza di scopo di lucro, ma ulteriori prescrizioni e regole di azione finalizzate, in concorso tra loro, a delineare un nuovo modello di “fare impresa”.
Per il testo della Nota si consulti la Sezione Terzo Settore
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