Le imprese sociali che deliberano lo scioglimento o perdono la qualifica di impresa sociale possono effettuare la devoluzione del proprio patrimonio residuo ad un socio, purchè sia un Ente del Terzo settore. Così ha chiarito il Ministero del Lavoro con la nota n. 12494 del 16.11.2023.
IL FATTO
Un’impresa sociale il cui capitale sociale è a titolarità di due enti, una società cooperativa sportiva ed un’associazione di promozione sociale, vuole deliberare il proprio scioglimento e devolvere il patrimonio residuo all’APS partecipante, costituita e operante da oltre tre anni.
Da un lato lato l’art. 12 del d.lgs. 112/2017 individua tra i possibili destinatari “altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni”.
Tuttavia, l’articolo 3 del medesimo decreto legislativo prescrive il divieto di distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ad alcune categorie di soggetti, tra cui i soci o associati.
LA RISPOSTA DEL MINISTERO
La “ratio” alla base di entrambe le disposizioni del D.lgs. n. 112/2017, ovvero l’assoggettamento del patrimonio dell’impresa sociale ad un regime vincolato che ne impone l’impiego esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale è comune anche alla APS.
Il Codice del Terzo Settore, infatti, assoggetta la APS ad un divieto generale di distribuire utili (art. 8) e a devolvere il patrimonio residuo – in caso di scioglimento, (art. 9) – o il patrimonio incrementale, derivante dalle agevolazioni di cui ha beneficiato nel periodo in cui era sottoposta al regime derivante dalla qualifica, in caso di perdita – volontaria o meno – della stessa (art. 50).
Quindi, tanto l’art. 12 quanto l’art. 3 del d.lgs. 112/2017 rispondono entrambe alla necessità di mantenere il patrimonio degli ETS all’interno del perimetro del Terzo settore, assicurando che sia utilizzato per le finalità di legge.
Il Ministero, pertanto, ritiene possibile che il patrimonio residuo dell’impresa sociale costituita in forma societaria non cooperativa venga devoluto, in linea con le disposizioni statutarie, ad un ente del terzo settore costituito e operante da almeno tre anni anche se questo rientri nella compagine societaria del devolvente.
Il beneficiario dovrà a sua volta assicurarne l’impiego esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
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