E’ possibile costituire una impresa sociale avente la forma giuridica di società a responsabilità limitata semplificata, beneficiando dell’inferiore ammontare del capitale sociale e della minore onerosità delle spese notarili.Così si è pronunciato il Ministero del Lavoro, con la nota n. 8115 del 14.08.2020.
Quella di impresa sociale è una qualifica normativa che tutti i tipi di enti privati, ivi inclusi quelli costituiti in forma societaria, possono acquisire.
Non ci sono dunque preclusioni riguardo la veste civilistica che può essere assunta dall’impresa sociale.
Essa deve, però, rientrare tra le tipologie di soggetti privati riconosciute ed esistenti nell’ordinamento giuridico.
A caratterizzare l’impresa sociale, infatti, non è la forma giuridica che essa assume.
Essa deve;
- svolgere in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale;
- senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Da ciò consegue che la costituenda impresa sociale potrà teoricamente assumere anche la forma giuridica di S.r.l. semplificata.
Lo statuto della srl semplificata non potrà aderire al “modello standard”, ma dovrà essere integrato, per volontà negoziale, di tutti i contenuti obbligatori per gli atti costitutivi delle imprese sociali.
Dal momento, infine, che la normativa in materia di impresa sociale non prevede un importo iniziale minimo di capitale sociale, anche sotto questo profilo non si ravvisano controindicazioni al ricorso alla forma di s.r.l. semplificata.
Per il testo della Nota si consulti la Sezione Terzo Settore.
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