L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 388 del 03.06.2021, è intervenuta in tema di aliquota IVA applicabile a prestazioni formative rese da una impresa sociale in forma di srl.
IL CASO
Una Regione ha affidato la gestione dei servizi e delle attività socio-formative di un istituto scolastico, a beneficio di utenti videolesi in regime di convitto e semiconvitto, ad una RTI (raggruppamento temporaneo di imprese).
Il RTI vuole costituire una SRL impresa sociale a cui affidare la gestione del servizio. Il quesito verte sulla possibilità di procedere alla fatturazione in esenzione IVA.
Ciò perchè le prestazioni oggetto dell’affidamento rientrano in quelle previste dal comma 20, 21 e 27 ter dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.
LA NORMATIVA
Con riguardo all’esenzione prevista dall’art. 10, n. 21), del d.P.R.n. 633 del 1972, tale norma ha natura oggettiva, nel senso che il regime di esenzione si applica alle prestazioni indicate, non avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che le effettua.
Infatti, l’esenzione presuppone la gestione globale delle strutture indicate e che a tale regime sono da assoggettare anche le prestazioni rese da terzi.
Le prestazioni rese da organismi simili sono esenti quando con le stesse si assicura l’alloggio in via primaria a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura.
Per le prestazioni educative e didattiche, invece, previste dall’art. 10, n. 20 del D.P.R. n. 633/1972, vige l’esenzione IVA per le seguenti prestazioni:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione ericonversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
In quest’ultimo caso, è sufficiente che la P.A. finanzi il progetto educativo che, poi, sarà svolto da un ente terzo.
LA SOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel caso di specie, quindi, è necessario distinguere:
- le prestazioni educative e formative rese nell’ambito della gestione globale delle residenze, potranno essere fatturate in regime di esenzione IVA;
- per le attività educative e formative svolte in modalità semiresidenziale ed in regime di semiconvitto, invece, saranno in regime di esenzione solo se approvate e finanziate da enti pubblici.
Per tutte le restanti attività socio sanitarie e di assistenza, indicate dall’art. 10, n. 27 ter del D.P.R. n. 633/1972, esse non possono essere fatturate dall SRL impresa sociale in regime di esenzione IVA.
Infatti, il regime di esenzione vale:
- per le ONLUS in base al D.lgs. n. 460/1997. In tale caso una SRL impresa sociale, in quanto società commerciale diversa da quella cooperativa, non può essere considerata ONLUS.
- per gli Enti del Terzo Settore di natura non commerciale, tra cui non rientrano le imprese sociali.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle societaà cooperative e gli enti del terzo settore, iscriviti alla newsletter.
Lascia un commento