Anche le imprese sociali potranno stipulare convenzioni quadro aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro da parte di imprese, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Fino ad ora questa possibilità era limitata alle cooperative sociali e ai loro consorzi.
Ma con il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) è stata ampliata la possibilità anche alle imprese sociali.
Le imprese che, ai sensi della legge n. 68/1999, sono tenute ad assumere soggetti svantaggiati o disabili, possono affidare commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali.
In tal modo, cooperative e imprese sociali si fanno carico di inserire tali persone nel mondo del lavoro, al posto di quelle imprese che ne avrebbero l’obbligo.
STRUTTURA DELLA CONVEZIONE
La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati e dei disabili da inserire al lavoro nella cooperativa o impresa sociale;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa o nell’impresa sociale;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative o imprese sociali;
f) l’eventuale costituzione di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
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