Imprese sociali e Enti del terzo Settore potranno produrre, accumulare e condividere energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, rientrando tali attività tra quelle di interesse generale.
Ciò grazie al D.L. n. 59 del 29.05.2023 che ha integrato l’art. 5 del Codice del Terzo settore e l’art. 2 del D.lgs. n. 112/2017 nei quali, tra le attività di interesse generale, sono ricomprese anche quelle dirette alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
LE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE SOCIALI
La normativa ha fatto chiarezza in tema di attività che possono essere svolte in tema di energie rinnovabili da parte di imprese sociali e ETS.
L’art. 31 del D.lgs. n. 199/2021 tratteggia le caratteristiche delle comunità energetiche rinnovabili (CER), formate dai clienti finali, il cui obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità e non di realizzare profitti finanziari.
Le comunità energetica è un soggetto di diritto autonomo e può far capo ad ETS. Inoltre, la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. L
L’energia autoprodotta e’ utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l’energia eventualmente eccedentaria puo’ essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione.
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