L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 11.03.2020, ha fornito indicazioni al proprio personale ispettivo in ordine alla procedura di inquadramento previdenziale, tra l’altro, anche delle cooperative artigiane.
L’impresa artigiana, nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi previsti dalla legge, può essere costituita ed esercitata in forma di società cooperativa.
Ciò, però, a condizione che:
- la maggioranza dei soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
L’attività di controllo
Con specifico riferimento all’inquadramento previdenziale dei singoli soci lavoratori viene in rilievo la tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, instaurato tra i titolari di impresa artigiana associati e la società cooperativa.
Il controllo sulla corretta iscrizione alla gestione previdenziale dei soci lavoratori della cooperativa dovrà essere incentrato sulla natura dei rapporti di lavoro effettivamente instaurati con i soci.
La giurisprudenza sulle cooperative artigiane
La giurisprudenza di merito ha posto l’accento sulle diverse tipologie di cooperative artigiane, chiarendo che:
- le società cooperative di servizi ripartiscono tra i soci l’esecuzione delle attività loro affidate ed i soci, a
loro volta, provvedono attraverso l’esercizio della propria impresa artigiana
Quando i titolari di impresa artigiana, soci della cooperativa di servizi, svolgono a proprio rischio e utilizzando le proprie attrezzature, le lavorazioni loro “affidate”, l’obbligo contributivo alla gestione autonoma degli artigiani viene posto a carico esclusivo dei singoli titolari di impresa.
- le società cooperative di lavoro hanno lo scopo sociale di ricercare occasioni di lavoro o di guadagno per
l’impresa cooperativa e non per la singola impresa artigiana associata.
Il reddito percepito non è riferibile alle imprese individuali, ma alla cooperativa che provvede successivamente alla ripartizione dei proventi tra i soci.
È su dette somme, distribuite come compenso per l’opera prestata a favore della cooperativa medesima, che
deve calcolarsi la contribuzione; pertanto l’obbligo della contribuzione nella pertinente gestione previdenziale grava sulla cooperativa e non sui soci.