L’INPS, con la circolare n. 94 del 20.06.2019, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle cooperative.
In particolare si tratta di quelle società che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla selvicoltura e dall’allevamento di animali, di cui all’articolo 2135 c.c.
Tutti i datori di lavoro che svolgono in via principale una delle attività di cui all’art. 2135, primo comma, c.c., sono tenuti, per gli operai assunti alle proprie dipendenze, all’assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata.
Per le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi deve ricorrere la condizione che tutti i soci rivestano la qualifica di imprenditori agricoli: in questo caso, tali società devono ritenersi inquadrabili nel settore dell’agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.
Per le cooperative di trasformazione, manipolazione e commercializzazione ricorre l’obbligo dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura, quando l’attività sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci.
Ne consegue che, ai fini dell’inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale.
Tuttavia, nei confronti delle medesime, limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trovano applicazione le regole del settore dell’industria.