Come deve essere inquadrato dal punto di vista previdenziale il socio di una cooperativa artigiana?
A tale quesito risponde l’INPS con la circolare n. 29 del 17.02.2021.
La circolare offre chiarimenti in merito alla tutela previdenziale, prevedendo l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani.
Ciò nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il lavoro artigiano è una delle forme in cui può esplicarsi un contratto d’opera in modalità autonoma.
Tale attività può essere esercitata sia in forma individuale che associata; l’attività dell’impresa artigiana può pertanto svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.
Tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.
Il Regolamento della cooperativa deve riportare la tipologia dei diversi rapporti di lavoro attraverso i quali la cooperativa intende conseguire lo scopo sociale (articoli 1 e 6 della legge n. 142/2001).
In particolare, devono essere indicate le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato.
Inoltre, vi deve essere un richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.
MODALITA’ ISCRIZIONE NELLA GESTIONE SEPARATA
Al fine di poter procedere con l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa, verrà prevista la lavorazione in automatico delle delibere d’iscrizione alla suddetta Gestione inviate dall’Albo delle imprese artigiane.
Nel caso in cui risulti un contenzioso giudiziario in corso e il socio lavoratore non dovesse risultare assicurato per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) o nella Gestione separata, con la validazione o la trasmissione manuale delle delibere in questione, l’INPS deve aprire una posizione assicurativa in capo ai soci che risultano iscritti all’Albo delle imprese artigiane.
Il passaggio nella Gestione speciale autonoma degli artigiani avrà effetto con decorrenza dal mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.
BASE IMPONIBILE
Per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, il reddito deve essere considerato, oltre ad eventuali altri redditi d’impresa, ai fini della determinazione della base imponibile.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha, infatti, evidenziato come “l’utilità economica percepita dal socio (compenso da lavoro autonomo) costituisca la base imponibile dell’obbligazione contributiva”.
I CONTROLLI DELL’INPS
L’INPS sottolinea che aa qualificazione adottata come artigiano nel contratto, in conformità al Regolamento, non può
prevalere su quella che deriva dall’osservazione della realtà effettuale.
Infatti, la previsione negoziale essere sempre convalidata e rispettata anche in fase esecutiva.
In particolare, quanto esplicitato dalle parti nel negozio, deve trovare riscontro nelle modalità di esecuzione in concreto della prestazione lavorativa.
Sull’argomento leggi anche “Ispettorato Nazionale del Lavoro: corretto inquadramento dei soci di cooperative artigiane”.
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