L’INPS, con la circolare n. 21 del 25.01.2024, ha indicato per il 2024 il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei dipendenti, tra cui i soci lavoratori di cooperative.
Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto di:
- retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale);
- minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
MINIMALE PER LA GENERALITA’ DEI SOCI LAVORATORI
Considerato che, nell’anno 2022, la variazione Istat, è stata pari elevata ovvero pari all’5,4%, di seguito la tabella con i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024.
Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a € 56,87 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a € 598,61 mensili) se di importo inferiore.
Anno 2024 | Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD | 598,61 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 56,87 |
La retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento a:
- i lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602;
- i lavoratori soci delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante “Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari”.
Nel caso di retribuzioni convenzionali, per l’anno 2023 il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2023, a € 29,98.
MINIMALE PER I SOCI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DI PESCA
Nel caso di cooperative della piccola pesca (Legge n. 250/1958) la retribuzione convenzionale, calcolata su un salario basato su 25 giornate fisse al mese, è pari a € 790,00 (€ 31,60 x 25 giorni).
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