Anche quest’anno lo Studio Agostini mette a disposizione un prospetto riepilogativo delle aliquote IRAP 2024, anno d’imposta 2023, previste per le società cooperative, sulla base delle informazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricordano le principali particolarità ai fini IRAP previste per le società cooperative.
COOPERATIVE AGRICOLE
Non sono soggetti passivi dell’imposta i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
COOPERATIVE EDILIZIE
Il rigo IC63, va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, le quali, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, determinano la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell’articolo 10 dello stesso decreto.
Tali regole si applicano anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo.
In tale rigo deve essere indicato l’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ivi compresi i compensi per collaborazioni coordinate e continuative ed i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
COOPERATIVE SOCIALI
Il rigo IC71 è riservato alle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Alle cooperative sociali di tipo b), infatti, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, pertanto, indicato il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della stessa legge impiegate nel periodo d’imposta.
CONFIDI
Il rigo IC63 va utilizzato anche dai confidi.
I confidi, comunque siano costituiti, determinano il valore della produzione netta, ai sensi del comma 47, dell’art. 13 del D.L. n. 269/2003. Invece, i confidi, che determinano la base imponibile col “metodo retributivo”, non devono applicare l’aliquota maggiorata prevista per i soggetti di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 44. In base alla risoluzione n. 5 del 19 gennaio 2015, i confidi, che determinano la base imponibile col “metodo retributivo”, non devono applicare l’aliquota maggiorata prevista per i soggetti di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 446.
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