L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è pronunciato, con la nota n. 1101 del 11.12.2020, sulla liceità dell’attività di intermediazione di lavoro, esercitata da parte delle cooperative consorziate in forza dell’autorizzazione conferita al consorzio.
ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE
Si premette che, ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 276/2003, è possibile costituire agenzie per il lavoro per lo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.
E’ possibile costituire una agenzia nella forma della cooperativa o consorzio di cooperative.
Cconseguentemente l’autorizzazione in argomento costituisce un provvedimento amministrativo a destinatario individuato che abilita il soggetto istante allo svolgimento delle attività.
L’AUTORIZZAZIONE ALL’INTERMEDIAZIONE
In ragione della autorizzazione conferita al consorzio si ritiene che le società consorziate, indicate nella richiesta di autorizzazione, possano esercitare l’attività di intermediazione.
Ciò subordinatamente al soddisfacimento dei requisiti logistici, patrimoniali e professionali previsti dal D.M. 10 aprile 2018.
Pertanto, tali requisiti riguardano:
- la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso;
- adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali.
LA NOTA DELL’ANPAL
L’ANPAL, con nota prot. n. 7218 del 12 giugno 2018, ha stabilito:
- anche i consorziati potrebbero regolarmente svolgere l’attività autorizzata alla stregua di sedi operative/filiali del Consorzio e previo utilizzo del marchio del Consorzio medesimo;
- ogni consorziato dovrebbe possedere, in qualità di filiale, i requisiti previsti dalla normativa (unità minime di personale “qualificato”, adeguatezza dei locali).
INGRESSO NUOVE COOPERATIVE
L’eventuale successiva integrazione del consorzio con l’aggiunta di ulteriori consorziati comporterà la necessità di richiedere una ulteriore autorizzazione.
Ciò al fine di consentire a quest’ultimi di esercitare anch’essi l’attività già autorizzata.
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