Ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, secondo l’art. 4 della Legge n. 68/1999, non devono essere computati i soci delle cooperative di produzione e lavoro e neppure i soci delle cooperative sociali.
Tali esclusioni, tuttavia, non possono essere estese a tutte le altre ipologie di cooperativa.
Le banche di credito cooperativo, secondo l‘Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Nota 7 dicembre 2017, n. 10701,
non rientrano nel novero delle cooperative di produzione e lavoro (e sono infatti iscritte in una categoria diversa dell’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello sviluppo Economico) e – nonostante il perseguimento di finalità sociali, anche evidenziato nello statuto – non rientrano nella categoria delle cooperative sociali, come tipizzate dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 (“Disciplina delle cooperative sociali”), art. 1, co. 1, lett. a) e b).
Pertanto, le BCC non possono essere esonerate dall’assunzione dei soggetti disabili, così come indicato dalla Legge n. 68/1999 per le cooperative di produzione e lavoro e sociali.
Per il testo della Nota n. 10701/2017 si consulti la BANCA DATI.