L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 269 del 20.04.2021, ha chiarito le modalità di tassazione dei compensi erogati ai revisori di cooperative incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
IL QUESITO
Il Ministero istante esercita l’attività di vigilanza sugli enti cooperativi mediante revisioni ordinarie, volte ad accertare i requisiti mutualistici.
Per lo svolgimento delle revisioni il MiSE si avvale del proprio personale, nonché di quello di altre Amministrazioni, con le quali ha sottoscritto apposite convenzioni.
Gli incarichi di revisione e di ispezione sono svolti al di fuori dell’orario di servizio, e i relativi emolumenti spettanti dovrebbero essere considerati come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Il Ministero, pertanto, ha assoggettato il compensi a tassazione separata (art. 17, comma 1, TUIR).
Ciò in quanto il pagamento dei compensi maturati negli ultimi mesi dell’anno avviene, di regola, nell’anno successivo, per via delle procedure amministrative piuttosto complesse.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’attività divigilanza e/o di ispezione rientra nei compiti istituzionali del Ministero.
Pertato, i relativi emolumenti corrisposti al personale generano, nei confronti dei percipienti, reddito di lavoro dipendente.
La modalità della tassazione separata si applica quando gli emolumenti sono percepiti in un periodo di imposta successivo a quello di matuarazione.
Ciò avviene quando il ratardo è dovuto a :
- situazioni di carattere giuridico (leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi);
- oggettive situazioni di fatto che impediscano il pagamento entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
Nel primo caso non è necessario effettuare alcuna indagine.
Nel secondo caso, invece, bisogna valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico, ovvero strettamente correlato alla natura dell’emolumento. Qualora, infatti, tale ritardo risultasse fisiologico, l’applicazione della tassazione separata non risulta giustificata.
La circostanza che l’erogazione avvenga nell’anno successivo a quello di maturazione di per sé non è sufficiente a ritenere corretta l’applicazione della tassazione separata.
La corresponsione degli emolumenti maturati nell’arco temporale settembre/dicembre 2019, non può che avvenire nell’anno successivo a quello al quale gli emolumenti si riferiscono; il ritardo nell’erogazione è da considerarsi fisiologico per la natura stessa degli emolumenti e, conseguentemente, da escludersi l’applicazione della tassazione separata.
I compensi per lo svolgimento dell’attività divigilanza e/o di ispezione, maturati dopo il mese di agosto 2019 e fino alla fine dello stesso anno, e corrisposti nell’anno successivo, devono essere assoggettati a tassazione ordinaria nell’anno in cui sono percepiti, concorrendo alla formazione delreddito complessivo del personale preposto all’attività di vigilanza sugli enti cooperativi.
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