Spetta anche ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali l’indennità una tantum pari a € 200 prevista per i dipendenti dall’art. 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Così si è pronunciata l’INPS con il messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2021.
Si ricorda che l’articolo 31 del citato decreto prevede che, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti.
Inoltre, gli interessati devono essere in possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.
Si chiarisce, ulteriormente, che l’indennità in esame spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore, in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.
IL CASO DELLE COOPERATIVE SOCIALI
I lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo B) beneficiano di un abbattimento sia della contribuzione datoriale che di quella a carico del lavoratore.
Al riguardo, si richiamano, le previsioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381 secondo cui “Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte a zero.“
Pertanto, l’indennità una tantum spetta anche ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali.
Se le cooperative sociali non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.
In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero “35”.
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