L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 596 del 23.01.2020, ha puntualizzato alcuni aspetti relativi al lavoro svolto dai detenuti, sia all’interno che all’esterno del carcere, organizzato e gestito dalle Direzioni degli Istituti stessi oppure da cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle Direzioni.
L’attività lavorativa può quindi svolgersi anche in locali concessi in comodato d’uso dall’Istituto di pena che diventano a pieno titolo locali dell’azienda, fatta salva la possibilità del libero accesso da parte della Direzione
per motivi inerenti la sicurezza dell’Istituto.
Gli obblighi gravanti su azienda ed Istituto vengono definiti con apposita convenzione. L’azienda, in particolare, assume gli obblighi inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché la corresponsione della retribuzione, l’adempimento degli oneri previdenziali ed assicurativi sulla base della tipologia contrattuale prescelta.
E’ ammesso anche il lavoro a domicilio, purchè le attività lavorative svolte siano ontologicamente compatibili con le specificità della disciplina del lavoro a domicilio.
Per il testo della nota del MiSE, consulta la Banca Dati, sezione Lavoro.
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