Come devono avvenire le comunicazioni tra il Commissario liquidatore di società cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa e i creditori? Il creditore come può essere informato?
E’ innanzitutto bene specificare che il commissario liquidatore fornisce informazioni sulla procedura di liquidazione solo ai creditori.
I soci della cooperativa che non siano creditori della stessa, non possono pretendere di conoscere il contenuto dello stato passivo o del piano di riparto finale.
L’art. 207 L.F., infatti, stabilisce che il commissario comunica il proprio indirizzo di posta elettronica e le somme risultanti a credito di ciascuno, tramite posta elettronica certificata o raccomandata o fax, a:
- ciascun creditore;
- coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall’impresa.
Ciascun creditore, nei successivi 15 giorni, può comunicare al commissario liquidatore le proprie osservazioni e istanze tramite PEC.
Tutte le successive comunicazioni del commissario liquidatore sono effettuate via PEC ai creditori o, in mancanza, tramite deposito in cancelleria.
Se il creditore non desidera aprire una PEC apposita per informarsi sugli atti depositati dal commissario, deve chiedere l’accesso al fascicolo presso la cancelleria fallimentare del Tribunale competente per territorio.
Pertanto, se un soggetto non è creditore o non vanta diritti sulle cose mobili possedute dall’impresa e non ha fornito la propria PEC, non può pretendere di ricevere comunicazioni sullo stato passivo o sugli atti finali da parte del commissario liquidatore.
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