“In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso d’impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria”. Così ha deciso la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 27436 del 20.11.2017.
Il socio lavoratore può decidere di impugnare il licenziamento o la delibera di esclusione: alla duplicità di rapporti (societario e di lavoro), può corrispondere la duplicità degli atti estintivi: la delibera di esclusione lede lo status socii, il licenziamento lede il rapporto di lavoro.
Gli effetti sono però diversi: se , a seguito di esclusione, si estingue il rapporto di lavoro e non è impugnata la delibera, ma solo il licenziamento, il lavoratore non potrà ottenere il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore. Potrà però chiedere il risarcimento del danno, laddove si accerti l’ingiustizia del dannno derivante dall’illegittimità del licenziamento e della delibera di esclusione.
Per il testo della sentenza, si consulti la sezione GIURISPRUDENZA.