Rispondono del reato di aggravamento del dissesto gli amministratori di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa che hanno occultato l’erosione del capitale sociale, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento della cooperativa.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37423 del 04.05.2023 che ha rigettato il ricorso della presidente e vice presidente di una cooperativa.
IL RICORSO
La difesa delle imputate ha ritenuto erronea la sentenza di condanna della Corte d’appello che non si era focalizzata sullo stato di insolvenza quale elemento caratteristico della bancarotta contestata.
La sentenza, invece, aveva preso in considerazione l’erosione del capitale sociale. Le imputate ritengono che le cooperative non hanno un limite legale di capitale e sono sciolte solo in caso di perdita totale del capitale.
La sentenza, quindi, deve essere censurata in quanto non è stato dimostrato lo stato di insolvenza, presupposto del decreto di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la condanna per aggravamento del dissesto, sulla base delle seguenti motivazioni:
- l’insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- la Corte d’appello ha verificato la progressiva carenza di liquidità della cooperativa e le procedure di recupero credito avviate dai fornitori;
- il commissario di liquidatore ha evidenziato il considerevole indebitamento verso le banche e l’errata valutazione del valore degli immobili iscritti in bilancio.
La prosecuzione delle attività ha comportato un’evidente aggravamento del dissesto.
Il difetto l’elemento psicologico della colpa grave non deve essere desunto sulla base del mero ritardo, ma attraverso la dimostrazione di una consapevole omissione. Le imputate erano amministratrici da molto tempo e conoscevano lo stato economico finanziario cooperativa.
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