In tema di ammissione al passivo di domande “ultratardive”, il mancato avviso al creditore da parte del commissario liquidatore integra una causa non imputabile del ritardo. Partendo da tale principio la Cassazione, con l‘ordinanza n. 26396 del 29.09.2021, ha esaminato la questione in relazione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
IL CASO
La questione riguarda la mancata ammissione al passivo da parte del commissario liquidatore di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa di un credito.
In particolare, il commissario liquidatore ha escluso l’ammissione, in quanto la domanda era stata presentata ben oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale e oltre i dodici mesi dalla data del deposito dello stato passivo.
Il creditore, tuttavia, non aveva ricevuto l’avviso ex art. 207 L.F. da parte del commissario liquidatore.
Si ricorda che, a norma dell’art. 207 L.F., il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo pec, raccomandata o telefax il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa.
Il Commissario liquidatore replica affermando che il creditore era informato dell’esistenza della procedura, in base alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione in Gazzetta Ufficiale.
LA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha ripreso il proprio consolidato orientamento secondo cui «in tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. “supertardiva” o “ultratardiva”, il mancato avviso al creditore da parte del curatore delfallimento, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il
creditore abbia avuto notizia del fallimento”.
Pertanto, il mancato invio della comunicazione ex art. 207 L.F. da parte del commissario liquidatore integra una causa non imputabile del ritardo nell’insinuazione al passivo del creditore.
A fronte di tale mancato invio è onere non già del creditore, bensì del commissario, fornire la prova della concreta conoscenza (e non dell’astratta conoscibilità) della procedura da parte del creditore stesso.
Infatti, tale conoscenza non può certo desumersi dalla sola pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’apertura della liquidazione.
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