Interessante sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 17.01.2025 che puntualizza il principio di prevenzione ovvero le tempistiche di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa rispetto alla sentenza di liquidazione giudiziale.
Il caso
Con la sentenza il Tribunale ha disposto l’apertura della liquidazione giudiziale di una cooperativa, revocando il termine concesso per la regolazione della crisi e autorizzando l’esercizio provvisorio dell’impresa.
Il Tribunale ha accertato la natura commerciale della cooperativa, verificando i limiti dimensionali e riscontrando irregolarità contabili prolungate. I giudici hanno rilevato anche uno stato di insolvenza caratterizzato da debiti erariali e numerosi procedimenti esecutivi in corso.
Nello stesso giorno il Ministero delle imprese e del made in Italy ha posto la cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, nominando un commissario liquidatore.
Avverso tale decisione del Tribunale il Commissario liquidatore, ha proposto reclamo, con la sola Curatela costituitasi in giudizio e le società creditrici rimaste contumaci. La Corte d’Appello ha quindi riesaminato la vicenda alla luce della scansione temporale degli eventi processuali, che hanno incluso la nomina di un Commissario governativo e la successiva apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il motivo di reclamo
Il motivo di reclamo verteva sulla violazione del principio di prevenzione sancito dall’art. 2545 terdecies c.c., sostenendo la preminenza della liquidazione coatta amministrativa rispetto a quella giudiziale. La Curatela ha replicato contestando la legittimità del decreto ministeriale di liquidazione coatta, emesso in pendenza di una procedura di regolazione della crisi. Tuttavia, la Corte ha respinto tale argomentazione, ritenendo che la liquidazione coatta amministrativa, per la sua natura pubblicistica, non possa essere bloccata da iniziative private.
Efficacia della liquidazione coatta amministrativa
In particolare, la Corte ha evidenziato che la liquidazione coatta amministrativa ha efficacia dalla data del provvedimento ministeriale.
Il principio di prevenzione impone che, in caso di concorrenza tra le due procedure, prevalga quella che adottata per prima.
Sul punto, non è corretto far coincidere la data di emissione del decreto ministeriale con la pubblicazione in gazzetta ufficiale.
La pubblicazione in gazzetta ufficiale è infatti adempimento ulteriore rispetto alla emissione del provvedimento amministrativo, connesso alle esigenze di pubblicità notizia nei confronti dei terzi
Al contrario, ritiene la Corte distrettuale che il decreto ministeriale sia venuto ad esistenza, con piena efficacia, dalla data di sottoscrizione, ravvisandosi specifico argomento normativo nell’art. 303 CCII, che fa decorrere dalla “data del provvedimento che ordina la liquidazione” l’applicabilità degli artt. 142, 144, 145, 146, 147 CCII e la cessazione delle funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e controllo.
Va poi osservato che secondo Corte Cost. sent. n. 337/1998 Il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza, come la sentenza, solo con la sua “esteriorizzazione” che si realizza secondo la disciplina propria dell’atto amministrativo.
Secondo Cass. Civ. sentenza n. 12268/2024 elemento dirimente, per stabilire quale delle due procedure debba prevalere sull’altra, non è rappresentato dal momento della presentazione delle rispettive domande di accesso alle procedure (quella amministrativa e quella giudiziale volta alla declaratoria di fallimento), quanto piuttosto dal successivo provvedimento di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ovvero di dichiarazione di fallimento.
Il decreto ministeriale è stato firmato alle ore 10:20 del 25 ottobre 2024, mentre la sentenza di liquidazione giudiziale è stata depositata soltanto alle ore 15:53 dello stesso giorno. Pertanto, la Corte, in ossequio al principio di prevenzione, ha stabilito che la liquidazione coatta amministrativa abbia avuto priorità temporale.
Di conseguenza, il reclamo è stato accolto e la sentenza di liquidazione giudiziale revocata.
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