L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2/E del 29.12.2021, è intervenuta con alcuni chiarimenti operativi in merito al recupero dell’IVA su crediti non riscossi nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa.
LA NORMATIVA
L’articolo 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni-bis), ha introdotto modifiche sostanziali alla disciplina delle variazioni in diminuzione dell’imponibile IVA.
Nel caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali non si deve più attendere la conclusione delle stesse.
Ciò incide, conseguentemente, sul diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente a dette variazioni.
TERMINE INIZIALE
Qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore alla liquidazione coatta amministrativa (esempio: cooperativa sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa sulla base del Decreto del Minsitero dello Sviluppo Economico), la variazione conseguente può essere operata a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza quindi attenderne l’esito.
Pertanto il termine iniziale è la data del decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa.
La detrazione dell’imposta non incassata, non è preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non ha effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente.
TERMINI PER LA DETRAZIONE
Ciò posto, in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali:
1. la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.
Pertanto, nel caso della liquidazione coatta amministrativa, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il Ministero ha emanato il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa.
2. la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, deve essere individuata nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.
ESEMPI
A maggior chiarimento, si riporta, di seguito, un esempio esplicativo:
- 30 novembre 2021: a seguito della vendita di un bene, il cedente (creditore) emette fattura per operazioni imponibili pari a € 45.000 e imposta per € 9.900, non pagate dal cessionario (cooperativa);
- 10 gennaio 2022: decreto che sottopone la cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa; 10 gennaio 2022: decorrenza del termine a partire dal quale poter emettere la nota di variazione in diminuzione;
- il creditore emette nota di variazione in diminuzione per € -45.000 e imposta per € -9.900;
Ipotesi 1: il creditore emette la nota di variazione nell’anno 2022:
il diritto a detrazione può essere esercitato al più tardi in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).
Per l’effetto, il creditore riduce l’imposta a debito di 9.900 euro.
Ipotesi 2: il creditore emette la nota di variazione entro i primi quattro mesi dell’anno 2023 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2022):
il diritto a detrazione può essere esercitato nella liquidazione periodica relativa al mese/trimestre di emissione ovvero, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno 2023 (30 aprile 2024).
Per l’effetto, il creditore riduce l’imposta a debito di 9.900 euro.
OBBLIGHI PER IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Il commissario liquidatore che riceve la nota di variazione, pertanto, non è tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro di cui all’articolo 23 o all’articolo 24 del DPR n. 633 del 1972.
Ciò implica che, in tal caso, la procedura non è tenuta al versamento dell’imposta, che resta a carico dell’Erario.
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Erik dice
E nel caso in cui un creditore invii la nota passando in SDI?