Il Consiglio di Stato, con il parere n. 00408/2020 del 11.02.2020 ha stabilito che una cooperativa non può evitare il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa se deposita un bilancio con il patrimonio netto positivo.
IL CASO
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha posto in liquidazione coatta amministrativa una cooperativa facendo riferimento all’ultimo bilancio depositato dalla società relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2014.
Secondo la cooperativa il Ministero avrebbe dovuto prendere in considerazione il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017, ed approvato in data 30.05.2018.
In realtà, il bilancio al 31.12.2017 presentava un saldo positivo del netto patrimoniale societario pari ad euro 6.389,00.
Ciò era dato dalla differenza tra il totale dell’attivo ed il passivo patrimoniale, con evidente azzeramento di ogni perdita risultante dai bilanci precedenti.
LE MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
I Giudici hanno respinto il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
- la cooperativa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017 soltanto in data 30 maggio 2018, e non lo ha mai formalmente depositato;
- alla data del 30 maggio 2018, il decreto che ha stabilito la liquidazione coatta amministrativa era stato già adottato;
- al momento del perfezionamento del decreto, la cooperativa non aveva approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017;
- le risultanze contabili di un bilancio approvato soltanto in epoca successiva non possono inficiare la legittimità del decreto.
Secondo il Consiglio, quindi, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve difatti essere vagliata in virtù dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, in applicazione del principio del tempus regit actum.
Circostanze sopravvenute, come nella specie le risultanze di un bilancio approvato in epoca successiva al perfezionamento del provvedimento, non possono pertanto rilevare ai fini del sindacato sulla legittimità di un provvedimento antecedente.
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