Anche le associazioni affiliate alle cd. reti nazionali devono chiaramente individuare l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale di tutti gli enti del Terzo Settore.Così si è pronunciato il Ministero del Lavoro nella nota n. 4477 del 22.05.2020 con cui ha fornito le proprie indicazioni in merito agli statuti e alle attività poste in essere dalle associazioni.
Innanzitutto, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale degli enti, unitamente alle finalità perseguite, caratterizza l’associazione. Pertanto, anche i requisiti per l’ammissione di nuovi associati devono essere individuati in coerenza con esse.
L’oggetto sociale, anche a tutela degli obiettivi di conoscibilità degli enti del Terzo settore, delle loro caratteristiche e del loro operato, non può risultare indefinito.
Quindi, non possono essere elencate nello statuto pedissequamente tutte o quasi le attività di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore.
Perciò non appare una giustificazione la necessità di mantenere la possibilità di essere coinvolte in attività realizzate da altri enti appartenenti alla medesima rete associativa, nella medesima area territoriale o nel resto del Paese, sostenendo che “qualora tali attività non fossero inserite nel proprio statuto non potrebbe parteciparvi”.
La collaborazione tra enti non può tradursi in una presunta necessaria indeterminatezza delle caratteristiche, del ruolo, della responsabilità, delle capacità dei singoli enti.
Per il testo della Nota si consulti la Sezione Terzo Settore.
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