Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 2106 del 26.02.2019, ha fornito i propri chiarimenti in merito alle modalità di rendicontazione e di pubblicità delle somme ricevute dagli enti a titolo di cinque per mille. Si rammenta che tutti gli enti hanno, in base al DPCM 23.04.2010, l’obbligo di redigere il rendiconto delle somme ricevute a titolo di cinque per mille, nonchè apposita relazione illustrativa.
Il successivo art. 4 del D.lgs. n. 111/2017 (Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106) stabilisce che, con un ulteriore DPCM, ancora non emanato, saranno definite le modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonchè le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nelle more dell’emanazione del nuovo DPCM, attuativo dell’art. 4 del D.lgs. n. 111/2017, gli obblighi di rendicontazione e di pubblicazione saranno disciplinati dall’attuale DPCM 23.04.2010.
Per il testo della circolare, si consulti la sezione Terzo Settore.
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