Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 5093 del 30.05.2019, ha fornito le proprie indicazioni in merito al numero di deleghe per la rappresentanza in assemblea che nelle associazioni ciascun componente può attribuire ad un altro associato.
Si evidenzia come l’art. 24 comma 3 del Codice del Terzo Settore stabilisce un massimo tre deleghe per ogni associato per gli enti con meno di cinquecento soci.
Da ciò potrebbe derivare un pregiudizio alla democraticità dell’ente, in quanto, in ipotesi estreme, potrebbe verificarsi che anche una sola persona possa determinarne gli indirizzi associativi.
Il Ministero ha, però, precisato che non si ritiene che l’amministrazionepossa condizionare l’accettazione
di uno statuto di una piccola o piccolissima associazione alla previsione di un numero di deleghe inferiori a quello massimo consentito dalla legge.
L’associazione, nell’ambito delle soglie disposte dalla legge, dovrebbe essere libera di decidere autonomamente se attenersi ad esse o derogarvi al ribasso.
Infine, secondo il richiamo dell’art. 24 del D.lgs. n. 117/2017 all’art. 2372 c.c., la rappresentanza in assemblea non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell’ente. Una rigorosa applicazione di tale disposizione in materia di incompatibilità dovrebbe poter scongiurare in radice il rischio rappresentato.
Per il testo della circolare, si consulti la sezione Terzo Settore.
Se vuoi essere sempre aggiornato, iscriviti alla newsletter.