Il registro dei volontari deve avere le pagine numerate progressivamente, bollate e deve essere apposta la dichiarazione da parte dell’autorità che ha bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.
Così si è pronunciato il Ministero del Lavoro, nella nota n. 7180 del 28 maggio 2021, sul registro dei volontari per gli Enti del Terzo Settore.
Il Codice ha espressamente previsto, in capo a tutti gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro degli stessi.
Sebbene, però, il Codice del Terzo Settore non stabilisca nulla per quanto attiene la vidimazione del registro è ancora prevista dal decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) 14 febbraio 1992.
Il decreto non è stato espressamente abrogato dal Codice, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale previsto dall’articolo 18 comma 2 del d.lgs. 117/2017, attualmente in fase avanzata dell’iter di formazione.
La vidimazione del registro è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alternazione dei contenuti.
Il fatto che il CTS non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, non significa che tali adempimenti non siano più necessari.
Anzi. Secondo il Ministero del Lavoro la previsione della vidimazione e bollatura è infatti contenuta nelle disposizioni di attuazione dell’obbligo assicurativo.
Tale obbligo è tuttora in essere e anzi viene esteso a tutti gli enti del Terzo settore unitamente alla possibilità di avvalersi di volontari.
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