Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Direttiva n. 03/2021 del 21.05.2021, ha fornito le proprie indicazioni ai revisori di cooperative in tema di corretto calcolo della prevalenza mutualistica.
Si ricorda che la riformulazione dell’art. 2425 c.c., ha apportato le seguenti conseguenze:
- l’eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità dall’Attivo dello Stato Patrimoniale;
- l’eliminazione dell’area straordinaria (c.d. aggregato “E” ove erano imputati “proventi e oneri straordinari”), oltre a nuovi criteri di classificazione e/o valutazione delle voci.
Sull’argomento il Ministero aveva già fornito in passato le proprie indicazioni. Si legga sull’argomento “Ministero Sviluppo Economico: indicazioni ai Revisori per le ispezioni alle microcooperative e sull’obbligo di indicazione in bilancio dei requisiti di mutualità”.
Il Ministero ha altresì ritenuto di condividere il testo del documento “Misurazione della prevalenza nelle società cooperative alla luce del d.lgs. n. 139/2015” .
Tale documento redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili analizza la problematica della ricaduta dell’eliminazione dell’area straordinaria sul calcolo della prevalenza nei bilanci delle cooperative.
Nel calcolo della prevalenza non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali, ancorché classificati nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico, che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società.
Detti elementi devono trovare adeguata rappresentazione in nota integrativa ai sensi dell’art. 2427, c. 1, n. 13.
In caso di carenza sostanziale, che non ne consenta l’esatta individuazione, si renderà necessaria:
- la rettifica formale dei documenti contabili con l’approvazione di un nuovo bilancio e relativa nota integrativa;
- il deposito presso il Registro Imprese.
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