Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n. 29103 del 31.01.2019, ha chiarito la posizione delle cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto, e alla necessità di adeguamento degli statuti a quanto stabilito dal D.lgs. n. 112/2017.In particolare, il Ministero ha stabilito quanto segue:
- il D.lgs. n. 112/2017 qualifica le cooperative sociali come “imprese sociali di diritto”, con un evidente scopo “premiale” e agevolativo, e, quindi, non incombe su tali enti, in via generale, l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, quello di porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto.
- Sulle “Cariche sociali” negli statuti non devono essere inseriti per gli amministratori specifici requisiti di professionalità, indipendenza, onorabilità se non con riferimento agli eventuali soggetti esterni non soci nominati amministratori.
- Sull’“ammissione ed esclusione di soci e associati” la materia trova già una sua disciplina nelle norme specifiche degli enti cooperativi e, quindi, non deve essere applicato l’art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017.
- Sul “Bilancio sociale” la sua redazione del bilancio sociale dovrà avvenire in conformità e secondo la tempistica prevista dalle linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro.
- Sull’”Organo di controllo interno”, le cooperative sociali non sono tenuto a nominarlo, salvo che ciò non sia richiesto dalla normativa sulle cooperative prevista dal codice civile.
- Sulla “Trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda”, i relativi atti e procedure restano disciplinati dalle norme vigenti in materia cooperativa e non dalle norme del D.lgs. n. 112/2017..
- Sul “Lavoro nell’impresa sociale”, in virtù del contenuto della Legge n. 142/2001 sul socio lavoratore, nonché l’obbligo del rispetto del principio di parità di trattamento dei soci ai sensi dell’art. 2516 c.c., si ritiene che alle cooperative sociali non sia applicabile l’articolo 13, comma 1 del d.lgs. n. 112/2017 e s.m.i.
- Sui “Volontari nell’impresa sociale”, si ritiene che le cooperative sociali nell’impiego dei soci volontari debbano continuare ad attenersi alla disciplina di cui alla legge n. 381/1991 rispettando le percentuali previste dalla stessa.