Unioncamere ha pubblicato il Manuale operativo per il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La Guida intende facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio. Vediamo di seguito le istruzioni per le società cooperative.
Le società cooperative depositano il bilancio di esercizio secondo le disposizioni delle società per azioni.
Non devono presentare la domanda di iscrizione dell’elenco soci.
TIPOLOGIA DI BILANCI
Le cooperative possono adottare due tipologie di bilanci di esercizio, se ne ricorrono i presupposti.
- Bilancio in forma ordinaria
L’articolo art. 2423 c.c. al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria costituito da i prospetti contabili e nota integrativa, precisamente :
- Stato Patrimoniale,
- Conto Economico,
- Rendiconto Finanziario,
- Nota Integrativa.
2. Bilancio in forma abbreviata
Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società di capitali che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 €;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 €;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Il bilancio abbreviato è composto da prospetti contabili e nota integrativa, precisamente:
- Stato Patrimoniale,
- Conto Economico,
- Nota Integrativa.
TERMINI PER IL DEPOSITO
Il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
COSTI
I costi per il deposito del bilancio di esercizio sono i seguenti:
- diritti di segreteria: € 62,30 (€ 32,30 in caso di cooperativa sociale)
- imposta di bollo: € 65,00 (esente in caso di cooperativa sociale)
MODULO B – DEPOSITO PER L’ALBO COOPERATIVE
Da febbraio 2014 il modulo C17 non deve più essere utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente.
La cooperativa deve compilare il riquadro “Deposito per l’Albo delle Cooperative” integrato nel modulo B, per consentire le attività di vigilanza agli Enti preposti.
Le società Cooperative iscritte nella sezione “Cooperative a mutualità prevalente devono dimostrare la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente (art. 2513 c.c.).
Inoltre deve essere sempre aggiornato il numero dei soci ed indicata l’eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza.
Si ricorda inoltre che va sempre valorizzato l’imponibile per il calcolo della quota sugli utili.
Infatti, le cooperative devono versare un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione.
I termini di pagamento sono differenti a seconda che la cooperativa (e i loro consorzi) abbia o meno aderito alle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuto ovvero:
- cooperative aderenti ad una associazione del movimento cooperativo: entro 60 giorni dall’approvazione del
bilancio di esercizio.
Cooperative non aderenti ad alcuna associazione: entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, come previsto dal D.M. 23.07.2014.
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