Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 19740 del 29.12.2021 ha chiarito l’applicabilità immediata dei modelli di bilancio anche alle ONLUS adottati il D.M. n. 39 del 5 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2020.
Pertanto, il bilancio relativo all’esercizio 2021 dovrà essere redatto secondo i modelli allegati al D.M. n. 39/2020 da parte degli ETS considerati nella loro accezione più generale, estesa quindi, in via transitoria, agli enti che, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 3 del Codice, soddisfano il requisito della qualificazione quali enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri preesistenti.
“Il requisito dell’iscrizione al Runts previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”.
Tali registri sono espressamente elencati al comma 2 dello stesso articolo: si tratta dei “registri Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale”.
Le ONLUS, infine, per redigere il bilancio in tale periodo transitorio devono:
- nella più ampia voce “attività di interesse generale” inserire le attività istituzionali di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997;
- nella voce “attività diverse” indicare le attività connesse di cui all’articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460/1997.
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