L’Agenzia delle Entrate ha approvato e aggiornato il Modello 74bis che deve essere utilizzato dai commissari liquidatori nell’ambito delle liquidazioni coatte amministrative.
I commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli:
- il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione coatta;
- il secondo per le operazioni registrate successivamente.
Il Modello è stato aggiornato, tenendo conto anche dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
- nel quadro AF del modello, righi AF33 e AF34, le formule tra parentesi sono eliminate;
- alla pagina 2 delle istruzioni, nella “Tabella generale di classificazione natura giuridica”, il codice 4 è sostituito dal seguente: “Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo Nazionale delle società cooperative”; dopo il codice 59 è aggiunto il seguente codice “61. Gruppo IVA”;
- alla pagina 4 delle istruzioni, rigo AF21, ultimo punto elenco, dopo la parola “17-ter” sono aggiunte le seguenti: “per i quali la relativa imposta ha partecipato alle liquidazioni periodiche”;
- alla pagina 5 delle istruzioni, l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente: “Rigo AF34 totale IVA a credito. Calcolare la differenza tra la somma degli importi dei crediti (da AF26 a AF32, campo 1) e la somma degli importi dei debiti (da AF26 a AF29). Se tale differenza è positiva nel presente rigo deve essere indicato l’importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito il campo 3 del rigo AF32 (IVA periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo. Nel calcolo del credito, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato”.
Per ulteriori approfondimenti “La Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative. Guida per i commissari liquidatori“
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