L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il Modello Redditi 2019, per l’anno di imposta 2018 per le Società di Capitali. Per quanto riguarda le cooperative, emergono le seguenti particolarità:1) COOPERATIVE SOCIALI: Nella casella “Tipo soggetto” deve essere indicato il codice: 1. dalle società cooperative ONLUS; 2. dalle cooperative sociali. Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la casella “Settore di attività” in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla tabella D.
2) VARIE TIPOLOGIE DI COOPERATIVE: Le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi, devono indicare nel rigo RF1, colonna 2, il codice che li identifica quali soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
3) COOPERATIVE AGRICOLE, PICCOLA PESCA E PL: Nel rigo RF50, colonna 8, vanno indicati l’ammontare del reddito esente ai fini IRES, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (posto nel quadro RS);
4) COOPERATIVE DI TRASPORTO: Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione, con il codice 3, ovvero l’importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale. Qualora l’impresa sia una società cooperativa autorizzata all’autotrasporto che non fruisce della deduzione dell’importo suindicato, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto importo è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci;
5) COOPERATIVE EDILIZIE: Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione, codice 7, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, ovvero un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze;
6) RISTORNI: Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione, codice 19, per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 601 del 1973, qualora la cooperativa abbia attribuito l’avanzo derivante dall’attività con i soci senza transitare a conto economico;
7) COOPERATIVE DI CONSUMO: Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione, codice 78, la quota di utili di esercizio destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dalle società cooperative di consumo e loro consorzi che non concorre a formare il reddito ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del D.L. n. 91/2014 (l’agevolazione è fruibile entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013);
8) COOPERATIVE AGRICOLE, PICCOLA PESCA E PL: I righi da RS70 a RS72 vanno compilati tenendo presente il Codice 70 –Esenzione IRES (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) L’esenzione dall’IRES è prevista per le cooperative agricole e della piccola pesca, e loro consorzi, qualora provvedano alla commercializzazione dei prodotti, agricoli e zootecnici, e degli animali conferiti prevalentemente dai soci, previa attività di manipolazione, lavorazione e trasformazione; tale esenzione è estesa anche ai casi in cui le cooperative stesse abbiano sottoposto detti beni a processi di conservazione e valorizzazione (art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973). L’agevolazione in esame spetta inoltre nei casi in cui: • le attività di trasformazione non rispettino i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR; • i prodotti lavorati dalla cooperativa non siano conferiti dai soci, essendo sufficiente che l’apporto dei soci sia prevalente; • i prodotti conferiti dai soci non rispettino i limiti della potenzialità dei loro terreni, fermo restando che qualora il socio acquisti presso terzi dei beni e li conferisca in cooperativa realizza un’operazione commerciale che non può rientrare per il socio stesso nel reddito agrario.
9) TUTTE LE COOPERATIVE: Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d’imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte. Nel prospetto C devono essere indicati gli interessi corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Si ricorda che con l’abrogazione del comma 8, dell’art. 20, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli interessi sono assoggettati alla ritenuta prevista dal comma 5 dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.