Le cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto, non possono essere assoggettate a fallimento, dato che l’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017, a differenza dell’art. 2545-terdecies c.c., non ammette (anche) la procedura di fallimento.
Così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29801 del 27 ottobre 2023.
IL FATTO
Una cooperativa sociale ha proposto ricorso per cassazione in due motivi avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. contro la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento, su distinti ricorsi di vari dipendenti.
La Corte d’appello aveva stabilito che
- in caso di insolvenza, anche le società cooperative che esercitino o abbiano esercitato attività commerciale sono soggette a fallimento (art. 2545 terdecies c.c.);
- ai fini della natura commerciale dell’attività esercitata rileva solo l’economicità, in termini di proporzionalità tra costi e ricavi (cd. “lucro oggettivo”), la
quale è compatibile con lo scopo mutualistico; - nel caso di specie, l’economicità emerge chiaramente dai bilanci depositati agli atti, mentre non rileva il tipo di attività esercitata – segnatamente la gestione di servizi socio-sanitari e assistenziali – poiché anche detti servizi possono essere oggetto di attività d’impresa;
- tale conclusione non è impedita dall’allegata qualifica di “impresa sociale” acquisita di diritto in ragione del settore di attività.
La cooperativa sociale ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione.
COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE DI DIRITTO
La categoria della “cooperativa sociale”, che rappresenta un sotto-tipo del genus società cooperativa, è stata introdotta e disciplinata dalla legge n. 381 del 1991, come cooperativa a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dalla legge citata, la cooperativa sociale resta soggetta alle norme generali del codice civile sulle cooperative.
Fino alla recente riforma del terzo settore si è ritenuto che alle cooperative sociali fosse applicabile l’art. 2545-terdecies cod. civ.
Pertanto, le società cooperative e i loro consorzi che esercitano un’attività commerciale sono assoggettabili, in caso di insolvenza, sia a liquidazione coatta amministrativa che a fallimento (ora liquidazione giudiziale), secondo il criterio della cd. “prevenzione”.
Orbene, nel 2017, è stato emanato il d.lgs. n. 112, dedicato specificamente alle imprese sociali.
Per le cooperative sociali (e loro consorzi) vale un regime speciale e privilegiato, poiché l’attribuzione della qualifica di impresa sociale – con tutti i benefici che ne conseguono, specie di carattere fiscale – avviene “di diritto”.
IL GIUDIZIO DELLA CORTE
Fatte queste premesse risulta decisivo l’art. 14, primo comma, d.lgs. n. 112 del 2017, il quale stabilisce che «in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa».
I Giudici riconoscono l’interpretazione di parte della dottrina secondo cui le cooperative sociali devono essere assoggettate in primo luogo alla disciplina delle cooperative – e quindi alla legge speciale n. 381 del 1991 e poi a quella generale del codice civile – e solo in subordine, e nei limiti della compatibilità, alla disciplina del d. lgs. n. 112 del 2017.
Pertanto, secondo tale logica, alle cooperative sociali si applicherebbe prima di tutto art. 2545-terdecies cod. civ. con conseguente assoggettabilità, in caso di insolvenza, sia a liquidazione coatta amministrativa che a fallimento (ora liquidazione giudiziale).
Invece, la Corte ha ritenuto di privilegiare una interpretazione della normativa in chiave sistematica, con conseguente applicabilità dell’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017 anche alle cooperative sociali (e ai loro consorzi), in luogo dell’art. 2545- terdecies cod. civ., dovendo prevalere la specialità della disciplina (più vantaggiosa) dello “status” impresa sociale su quella (meno vantaggiosa) del “tipo” società cooperativa.
L’assoggettamento in via esclusiva alla l.c.a. presuppone infatti l’attribuzione di una rilevanza centrale ad interessi anche diversi da (e talora addirittura confliggenti con) quelli di cui sono portatori i creditori dell’impresa.
Alla luce di tale interpretazione, pertanto, la cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non poteva essere assoggettata a fallimento, dato che l’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017, a differenza dell’art. 2545-terdecies, cod.civ., non ammette (anche) la procedura di fallimento.
Sull’argomento vedi anche Possibilità di fallimento per le cooperative sociali e Cassazione: assoggettabilità al fallimento delle cooperative sociali
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Gianni dice
Grazie, soprattutto per la chiarezza espositiva