La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4184 del 21.02.2018, ha ribadito il principio secondo cui il privilegio fallimentare ex art. 2751 bis n. 5 c.c., è riconosciuto alle cooperative solo per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, escludendo i crediti per l’esecuzione di prestazioni nell’ambito di appalti d’opera.
Ciò in quanto negli appalti d’opera non può affermarsi con sicurezza la prevalenza dell’attività lavorativa rispetto alla fornitura di materia prima e alla sopportazione delle spese generali connesse all’attività di impresa. L’ordinanza è stata pronunciata nel caso di una cooperativa che ha fatto opposizione al mancato riconoscimento del prvilegio nell’ambito della formazione dello stato passivo di un’altra cooperativa, sottoposta alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa.
Per il testo della sentenza si consulti la sezione LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.
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