La Corte di Cassazione, con l‘ordinanza n. 25444 del 11.11.2020 ha stabilito che il commissario liquidatore non può esercitare un’azione di recupero diretta nei confronti dei soci della Cooperativa, non rispondendo questi ultimi, con il proprio patrimonio, dei debiti sociali.
IL FATTO
Due creditori ricorrono contro il commissario liquidatore di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.
Essi contestano che il commissario abbia chiuso la procedura di liquidazione coatta amministrativa senza aver proposto l’azione di responsabilità contro l’organo amministrativo.
Infatti, i creditori rilevano che l’organo amministrativo aveva distribuito ai soci della cooperativa una somma a titolo di rimborso IVA.
Inoltre, secondo i ricorrenti, il commissario avrebbe dovuto procedere anche con il recupero di tali somme nei confronti dei soci medesimi.
L’ORDINANZA DELLA CORTE
La Corte sviluppa il proprio raggionamento sulla base dei seguenti passaggi:
1. innanzitutto, la responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni sociali è circoscritta ai seguenti casi:
- conferimento di beni e denaro in sede di costituzione;
- apporti di beni e denaro eseguiti successivamente a favore della società in conto capitale;
2. l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della fase di liquidazione volontaria;
3. grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione (liquidazione volontaria intervenuta prima della procedura concorsuale. n.d.a), trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore.
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