Il Ministero del Lavoro è intervenuto, con la nota n. 11560 del 02.11.2020, in merito alla nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti per gli Enti del Terzo Settore.
Si ricorda che l’organo di controllo deve essere nominato da:
- le fondazioni;
- gli ETS in forma associativa che superino, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Invece, le associazioni e le fondazioni del Terzo settore hanno l’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro al verificarsi del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Qual’è il termine iniziale dal quale parte il “periodo di osservazione” (“due esercizi consecutivi”) avente ad oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali?
Il Ministero ha risposto come segue:
- sono immediatamente applicabili, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n.117/2017, le norme del codice del Terzo settore che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del RUNTS;
- il computo dei due esercizi consecutivi deve partire dall’esercizio 2018, sicché la verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.
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